STATUTO PROFORMAX
Art. 1
DENOMINAZIONE E SEDE
1.1 E' costituita l'associazione Pro Loco denominata " Proforma – Informazione e Promozione Socio–Culturale ", di seguito definita anche come associazione. L’associazione è costituita nel rispetto del codice civile, della L 383/2000, degli artt. 28 e seguenti della L.R. n.2/2000 e si adegua alle normative previste dalla L. 398/1991 e D.L. 460/97 e successive modifiche e integrazioni.
1.2 L'associazione ha sede legale in Azzano Decimo in via Don Bosco, 2;
1.3 L'eventuale trasferimento della sede non costituisce modifica statutaria.
1.4 L’associazione ha una segreteria operativa la cui gestione è svolta in collaborazione con l’Associazione di Volontariato San Pietro Apostolo Onlus la quale concede in uso gratuito all’associazione, l’utilizzo della sede e di tutte le attrezzature tecniche ed informatiche disponibili.
Art. 2
COSTITUZIONE – AMBITO TERRITORIALE – FORME DI ATTIVITÀ"
2.1 L’Associazione riunisce sia persone fisiche che giuridiche (associazioni, comitati, enti pubblici e privati) che intendono operare attivamente al fine dello svolgimento coordinato delle attività di promozione e tutela del territorio, mediante la valorizzazione delle peculiarità storiche, artistiche, culturali, naturalistiche, sociali e turistiche favorendo il miglioramento della vita dei suoi residenti.
2.2 L’Associazione è costituita su base volontaria, non ha finalità di lucro, i suoi Soci operano a favore della medesima in forma volontaria secondo un ordinamento interno ispirato a principi di democraticità e gratuità delle cariche e della trasparenza dei bilanci. Possono essere Soci tutti i cittadini maggiorenni, enti e associazioni che sono interessati all'attività dell’Associazione.
L’Associazione è apolitica e apartitica.
2.3 L’Associazione condivide le finalità a cui si ispira l'U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia) ed in particolare il Comitato Regionale U.N.P.L.I. del Friuli Venezia Giulia (Associazione fra le Pro Loco del Friuli Venezia Giulia).
Art. 3
OGGETTO SOCIALE
3.1 Le finalità che L’Associazione ha come oggetto sociale sono:
a) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze naturali nonché il patrimonio storico-artistico-monumentale ed ambientale;
b) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche e/o di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti, ecc.) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la migliore qualità della vita dei residenti;
c) sviluppare il senso dell'accoglienza nei confronti degli ospiti e la conoscenza globale del territorio di competenza;
d) curare la tutela, l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche con l'apertura di appositi uffici;
e) promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione dì spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del territorio e della cultura locali con quelli degli emigrati residenti all'estero, progetti per la tutela delle minoranze linguistiche e delle lingue minoritarie);
f) aprire e gestire circoli per i Soci;
g) stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati per il raggiungimento dei fini sociali sopra riportati e nel senso più ampio.
h) tutte le altre attività compatibili con le associazioni di promozione sociale.
Art. 4
SOCI
4.1 I Soci si distinguono in:
a) Soci Ordinari;
b) Soci Sostenitori;
c) Soci Onorari.
4.2 Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea. Possono essere iscritti come Soci tutti i cittadini maggiorenni ed altresì coloro che per motivazioni varie sono interessati e partecipano all'attività dell’Associazione
4.3 I soci persone giuridiche (associazioni, comitati, enti pubblici o privati) partecipano alla vita associativa per il tramite del proprio legale rappresentante o suo delegato il quale si esprime con il voto. In caso di cessazione di appartenenza all’Associazione dell’ente rappresentante, questi decade da ogni eventuale carica assunta. La persona delegata a partecipare all’Associazione può essere rimossa in qualsiasi momento dell’ente o associazione da cui è stato designato.
4.4 Sono soci sostenitori coloro che erogano contribuzioni volontarie straordinarie all’Associazione.
4.5 Sono soci onorari i soci che vengono denominati tali dall'Assemblea, su proposta del Consiglio, per particolari meriti acquisiti nella vita dell’Associazione.
Art. 5
DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI
5.1 I Soci Ordinari devono versare la quota associativa annuale; i soci onorari e sostenitori sono esentati dal pagamento della quota annuale, ma non hanno diritto al voto e non possono essere eletti alle cariche sociali.
5.2 I soli Soci Ordinari, purché maggiorenni, al momento dell'assemblea hanno diritto:
a) di voto per eleggere gli organi direttivi;
b) di essere eletti alle cariche direttive;
c) di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti;
Tutti soci hanno diritto:
a) di ricevere la tessera associativa;
b) di ricevere le eventuali pubblicazioni;
c) di frequentare i locali dell’Associazione;
d) di fruire dei servizi dell’Associazione e di partecipare a tutte le sue attività.
5.3 Tutti i Soci hanno l'obbligo dì:
a) rispettare lo Statuto ed i regolamenti;
b) versare entro il mese di febbraio di ogni anno la quota associativa;
e) non operare in concorrenza con l'attività dell’Associazione
ART. 6
AMMISSIONE E PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
6.1 L'ammissione di un nuovo Socio Ordinario viene decisa dal Consiglio Direttivo a seguito di specifica richiesta dell’interessato e del successivo versamento della quota associativa annuale.
6.2 La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
6.3 L'esclusione di un Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo per dimissioni o per morosità o per indegnità o qualora intervengano gravi motivi relativamente a comportamenti del Socio che violano lo Statuto ed i Regolamenti o quando ricorrano i presupposti previsti dall’art. 4.3.
6.4 II Consiglio Direttivo, qualora intervengano gravi motivi, potrà radiare il Socio.
6.5 Sia in caso di esclusione che di radiazione il Consiglio Direttivo deve comunicare per iscritto le motivazioni che l’hanno determinata per consentire al Socio interessato di presentare eventuale ricorso al collegio dei Garanti.
Art. 7
ORGANI
Sono organi dell’Associazione:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
e) il Collegio dei Garanti;
f) il Segretario
g) il Presidente Onorario (eventuale)
Art. 8
L'ASSEMBLEA DEI SOCI
L'Assemblea dei Soci è legalmente costituita da tutti i Soci aventi diritto al voto iscritti nel LIBRO SOCI entro tre mesi antecedenti alla data di convocazione dell'Assemblea stessa e deve essere convocata almeno una volta l'anno.
8.1 L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano i Soci medesimi. Ogni Socio esprime un voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata.
8.2 L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali.
8.3 All'Assemblea prendono parte tutti i Soci; quelli ordinari con diritto di voto debbono essere in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea. I Soci ordinari posso farsi rappresentare con delega scritta conferita ad altro Socio che può rappresentare una sola delega.
8.4 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. Le Assemblee, sia ordinaria sia straordinaria, sono presiedute dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, da un Presidente, nominato dall'Assemblea tra i suoi Soci, assistito da un Segretario. La funzione di Segretario dell'Assemblea può essere svolta dal Segretario dell’Associazione. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene indetta dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei Soci, almeno dieci giorni prima della data fissata mediante consegna dell'avviso a mano o a mezzo posta ordinaria e/o elettronica e/o per pubblica affissione. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è valida in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà più uno dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi un'ora dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.
8.5 L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per le decisioni di sua competenza; delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei Soci.
8.6 L'Assemblea per l'approvazione dei bilanci deve essere convocata entro il mese di marzo di ogni anno.
8.7 L'Assemblea straordinaria è convocata:
a) dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;
b) dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio;
c) a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei Soci;
d) per le modifiche del presente Statuto;
e) per lo scioglimento dell’Associazioni.
8.8 La spedizione degli avvisi di convocazione delle Assemblee (sia ordinarie sia straordinarie) può essere anche accompagnata mediante l'affissione degli stessi, con modalità idonee a portarli a conoscenza dei Soci.
8.9 Le modifiche statutarie sono adottate dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
8.10 Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale
ART. 9
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
9.1 L'Assemblea, dopo aver fissato il numero, elegge tra i Soci i componenti del Consiglio Direttivo (non meno di 5). Possono partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, un rappresentante del Comune ove ha sede l’associazione, un rappresentante dell’Associazione San Pietro Apostolo e un numero di rappresentanti, determinato dall'Assemblea, di organizzazioni ed associazioni che svolgano attività o realizzino iniziative in collaborazione con l’Associazione.
9.2 I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
9.3 II Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente od a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei componenti con diritto di voto.
9.4 I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.
9.5 In caso di vacanza per qualsiasi motivo si procederà come segue:
i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i mèmbri eletti; se non vi fossero più Soci da utilizzare per la surroga potrà essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza dei Soci nel Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei Soci, l'intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
9.6 II Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea dei Soci non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario: in questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi dell'Assemblea in cui non è stato approvato il rendiconto, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo. Qualora tale procedura non produca soluzione di continuità, il Presidente uscente chiederà la nomina di un commissario ad acta da parte del tribunale competente.
9.7 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del Presidente.
9.8 II Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria dell’associazione ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione di un conto di previsione col relativo programma d'attuazione, la stesura del rendiconto economico e finanziario consuntivo e la relazione sull'attività svolta. Il Consiglio Direttivo può deliberare un regolamento interno atto a regolamentare il funzionamento e la gestione dell'Associazione stessa e delle sue attività.
9.9 Alla riunione del Consiglio Direttivo possono partecipare su invito del Presidente soggetti esterni che abbiano rilevanza per particolari aspetti di interesse dell’Associazione.
9.10 Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Verbalizzante ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.
9.11 II Consiglio può nominare tra i suoi membri il tesoriere. Compito del tesoriere è seguire i movimenti contabili dell’associazione e le relative registrazioni.
ART. 10
IL PRESIDENTE ED IL VICE PRESIDENTE
10.1 II Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e a maggioranza dei voti espressi.
10.2 II Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno con le modalità di cui al punto 10.1.
10.3 II Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato. Tutte le cariche sono gratuite, fatto salvo il solo rimborso delle spese sostenute, debitamente documentate, per le mansioni affidate.
10.4 In caso di assenza o di impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vice Presidente.
10.5 In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo che provvederà all'elezione di un nuovo Presidente.
10.6 II Presidente è il rappresentante legale dell’associazione, ha la responsabilità della sua Amministrazione, la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, è responsabile della conservazione della documentazione contabile.
ART.11
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
11.1 II Collegio dei Revisori dei conti è composto da uno a tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci anche tra non Soci.
11.2 II Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente in qualsiasi momento la contabilità sociale.
11.3 I Revisori dei conti durano in carica tre anni ma decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo; essi sono rieleggibili.
ART.12
IL COLLEGIO DEI GARANTI
12.1 II Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci anche tra non Soci.
12.2 I Garanti hanno il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e di giudicare nel caso di controversia fra i Soci.
12.3 II Collegio dei Garanti può segnalare controversie che non è in grado di decidere al Collegio dei Probiviri del Comitato Regionale U.N.P.L.L, ai sensi delle norme dello Statuto Regionale U.N.P.L.L.
12.4 I Probiviri durano in carica tre anni e non decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo; essi sono rieleggibili.
ART. 13
IL PRESIDENTE ONORARIO
13.1 II Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell’Associazione.
13.2 Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza
ART. 14
RISORSE ECONOMIHE E FINANZIARIE
14.1 Le risorse economiche con le quali l’Associazione provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:
1) quote e contributi dei Soci;
2) eredità, donazioni e legati;
3) contributi dell' Unione Europea e di organismi internazionali;
4) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6) proventi dalle cessioni di beni e servizi a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliare e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale e delle Pro Loco.
14.2 Tutte le entrate ed i proventi dell'attività sono utilizzati per il raggiungimento delle finalità dell’Associazione ed eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione non possono essere divisi e/o distribuiti, neppure in modo indiretto, ai Soci.
14.3 Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.
14.4 II patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili ricompresi nell'inventario redatto annualmente a cura del Consiglio Direttivo e verificato dal Collegio dei Revisori dei Conti.
ART. 15
PRESTAZIONI DEI SOCI
15.1 L’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.
15.2 L’Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri Soci.
15.3 Tutte le cariche sono gratuite fatto salvo il solo rimborso delle spese, debitamente documentate, sostenute per l’espletamento degli incarichi affidati.
15.4 II Consiglio Direttivo delibera in merito a quanto previsto dal presente articolo e può altresì prevedere dei rimborsi spese documentati anche se sostenuti da Soci o da persone che hanno operato nell'ambito delle attività istituzionali.
ART.16
RENDICONTO CONSUNTIVO ECONOMICO E FINANZIARIO
16.0 L’ anno finanziarlo comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
16.1 II Consiglio Direttivo deve predisporre annualmente un rendiconto consuntivo economico e finanziario che deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci annualmente entro il 31 marzo di ogni anno.
16.2 Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa e di competenza come previsto dalla Legislazione vigente in materia.
16.3 II rendiconto approvato dall'Assemblea sarà disponibile per la visione presso la sede dell’Associazione
ART.17
SCIOGLIMENTO
17.1 L'eventuale scioglimento sarà deciso dall'Assemblea Straordinaria appositamente convocata. Sia in prima sia in seconda convocazione dovranno essere presenti almeno i 2/3 dei Soci e la decisione di scioglimento dovrà essere assunta con almeno il 51% dei voti espressi.
17.2 In caso di scioglimento, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, le somme e i beni eventualmente restanti saranno devoluti, con fini di utilità sociale, al Comune competente per territorio o ad altre associazioni che perseguiranno le stesse finalità.
ART. 18
INCOMPATIBILITÀ'
Le cariche di Presidente e Vice Presidente sono incompatibili con incarichi in Pubbliche Amministrazioni.
ART.19
NORME FINALI
Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme di legge nonché le norme e regolamenti dell'U.N.P.L.I. e dell'Associazione fra le Pro Loco del Friuli Venezia Giulia.
Letto, approvato e sottoscritto.
AZZANO DECIMO


